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LO SAPEVI?

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore in Emilia-Romagna l’obbligo dello standard NZEB (Nearly Zero Energy Building – Edifici a Energia Quasi Zero) per edifici privati di nuova realizzazione.

Infatti una Direttiva Europea ha disposto che, a partire dal 31 dicembre 2020, tutte le nuove costruzioni debbano essere edifici NZEB.

In Italia la direttiva è stata recepita nel 2013 con la legge 90, che ha previsto NZEB per i nuovi edifici del settore pubblico a partire dal gennaio 2019 e per tutti gli altri settori dal gennaio 2021.

Tuttavia la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia hanno anticipato tali scadenze: dal 1 gennaio 2017 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2019, per gli edifici privati, nuovi e ristrutturati.

COSA SIGNIFICA?

Trattasi di edifici in cui l’energia comunque necessaria proviene per almeno il 50% da energia rinnovabile.

Gli edifici ad energia quasi zero sono quelli in cui il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, è coperto quasi interamente da energia proveniente da fonti rinnovabili, prodotta in loco o nelle vicinanze.

VI SONO CATEGORIE DI IMMOBILI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DELLA NUOVA DISCIPLINA?

Sì, vi sono alcune categorie di immobili esclusi dall’applicazione dalla nuova disciplina dei requisiti minimi:

  • gli immobili di valore storico-architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale individuati dalla pianificazione urbanistica quando il rispetto delle prescrizioni normative comporta alterazioni sostanziali del loro aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;
  • gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali – ad esempio: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e altri edifici a questi equiparabili;
  • gli edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le diverse parti devono essere valutate separatamente, cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura) o il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti termici esistenti.