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L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000  per singola unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione fiscale Irpef più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di € 96.000.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La stessa legge prevede l’estensione della detrazione Irpef (50% del solo costo di costruzione dell’autorimessa attestato dal costruttore) per l’acquirente (persona fisica) di uno o più box auto dall’impresa di costruzioni degli stessi. L’acquirente di uno più box auto può godere della detrazione fiscale a condizione che l’unità immobiliare oggetto dell’acquisto venga resa pertinenziale ad un appartamento. Non ha rilevanza, ai fini del godimento della detrazione fiscale, che il box auto sia il primo o l’ennesimo che viene acquistato e reso pertinenziale ad un appartamento così come non ha rilevanza, ai fini dei benefici fiscali, che l’appartamento, cui è reso pertinenziale il/i box auto, fosse stato acquistato usufruendo dei benefici prima casa in capo all’acquirente.

Il beneficio fiscale viene calcolato in misura del 50% del costo di costruzione (escluso il costo del terreno, oneri di concessione, spese generali ed utile d’impresa) che viene attestato dalla società venditrice/costruttore del box auto.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.